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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017 (Rv. 643801 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE | Giudicato esterno - Eccezione - Onere probatorio dell'eccipiente - Oggetto.
Stato
decisa il 2017-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643801-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)