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Sez. 3, Sentenza n. 4307 del 28/02/1979 Ud. (dep. 12/05/1979) Rv. 141945 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141945-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - FATTISPECIE.*

Il reato di lottizzazione abusiva e tipico reato permanente per cui, ben lungi dall'esaurirsi col primo atto con cui normalmente si instaura - quello del frazionamento del terreno - esso va colto nella realta organica ed obiettiva nella quale si proietta nel suo evolversi, con la conseguenza che la responsabilita di chi abbia proceduto alla lottizzazione non si arresta al frazionamento od alle vendite dei singoli lotti, ma si riverbera nei momenti di realizzazione delle opere di edilizia o di altri manufatti fin quando questi non vengano ultimati ed esauriti. (applicazione in tema di prescrizione).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)