Sez. L, Sentenza n. 10382 del 26/10/1990 (Rv. 469543 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE TRA UN LEGALE ED UNA SOCIETÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTO DI CLIENTELA - RILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE TRA UN LEGALE ED UNA SOCIETÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTO DI CLIENTELA - RILEVANZA - LIMITI.*
Con riguardo all'attività professionale svolta da un legale in favore di una società, l'esistenza di un contratto di clientela costituisce un importante indizio dell'esistenza di un rapporto di parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) ma non anche una condizione essenziale per la configurabilità del medesimo rapporto, potendo questo desumersi, alla stregua delle prospettazioni delle parti, anche dal concreto modo di svolgimento del rapporto in una valutazione ex post, dalla quale emerga che, pur in Mancanza di una accordo preventivo, vi sia stata, in un arco temporale pluriennale, una reiterazione di incarichi professionali non volti solo a perseguire contingenti ed occasionali interessi della committente ma collegati con le finalità perseguite dalla sua organizzazione e riconducibili ad un più ampio rapporto di consulenza con la committente medesimo. (V 4546/88, mass n 459471; (V 4092/86, mass n 446891).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)