Sez. L, Sentenza n. 96 del 09/01/1996 (Rv. 495273 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Coordinamento fra la prestazione continuativa e personale di un avvocato e l'azienda preponente - Requisito essenziale - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Ai fini della sussistenza di un rapporto di collaborazione ai sensi dell' art. 409 n.3 cod. proc. civ.(cosiddetta parasubordinazione) il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale del collaboratore autonomo e l'azienda preponente sussiste quando il collaboratore svolga la sua attività in connessione o collegamento con l'azienda stessa per contribuire al raggiungimento delle finalità di questa. Tale coordinamento, nel caso in cui la prestazione continuativa e personale sia quella di un avvocato, va ravvisato qualora l'attività del legale, in relazione all'inserimento nell'organizzazione aziendale e al collegamento con gli scopi di essa, sia assoggettata ad ingerenza e direttive pur compatibili con l'autonomia professionale; le quali possono peraltro limitarsi all'indicazione del risultato da ottenere, attesa oltretutto la ben difficile compatibilità di direttive di contenuto diverso con la natura professionale dell'attività, restando inoltre escluso che alla configurabilità del requisito del coordinamento sia d'ostacolo la mancanza di un precedente contratto di clientela o l'unicità dell'incarico conferito al professionista. 1
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)