diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4092 del 18/06/1986 (Rv. 446891 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE - CARATTERE DI CONTINUITÀ - PARASUBORDINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1986-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446891-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE - CARATTERE DI CONTINUITÀ - PARASUBORDINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*

Rientra nell'ambito della cosiddetta collaborazione parasubordinata di cui al n. 3 dell'art. 429 cod. proc. civ. - con conseguente Competenza funzionale del giudice del lavoro - il rapporto tra l'avvocato ed il cliente ove - oltre al carattere prevalentemente personale dell'opera svolta dal primo (che è tipico dell'attività di consulenza, assistenza e rappresentanza legale in ragione della fiducia che in lui personalmente viene riposta) - presenti anche il carattere della continuità, ove l'opera del legale sia non meramente occasionale, ma destinata a svolgersi in un arco di tempo a priori indeterminato e presumibilmente lungo, nonché quello del coordinamento con l'attività del cliente, sostanziandosi in una programmazione, pur implicita, che può esser desunta anche dallo assetto negoziale assunto dagli interessi delle parti nel rapporto e quindi dall'attività professionale svolta per il cliente. (V 4909/84, mass n 436796; (V 2706/82, mass n 420561).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)