diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8961 del 29/08/1990 (Rv. 469126 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVERSITÀ DELLA CAUSA PETENDI.*
Stato
decisa il 1990-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469126-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVERSITÀ DELLA CAUSA PETENDI.*

Si ha proposizione in appello di domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado - come tale vietata dall'art. 345 cod. proc. civ. - quando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su presupposti di fatto anteriormente non prospettati, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia. (in applicazione del suddetto principio la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, in tema di appalto, avendo rilevato che l'appaltante aveva in primo grado chiesto la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno per deficienze nell'esecuzione delle opere, aveva ritenuto nuova la domanda di risarcimento proposta in appello sul presupposto del ritardo nell'adempimento della prestazione da parte dell'appaltatore). (V 3858/83, mass n 428783).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)