Sez. 3, Sentenza n. 1733 del 17/02/1987 (Rv. 451114 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - CONTROVERSIE RISERVATE ALLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - CONTROVERSIE RISERVATE ALLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza che abbia pronunciato su controversia riservata alla Competenza della Sezione specializzata agraria (nella specie, risoluzione di contratto di Colonia), nel computo dell'anno dal deposito della sentenza stessa, ex art. 327 cod. proc. civ., non si tiene conto del periodo di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, escludendo l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 da tale sospensione le controversie elencate dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409, ex lege 11 agosto 1973 n. 533), fra le quali quelle concernenti i rapporti di Colonia. (Conf 4249/83, mass n 429182; (Conf 4575/85, mass n 442030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)