Sez. 3, Sentenza n. 4249 del 21/06/1983 (Rv. 429182 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE A CONTRATTI AGRARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE A CONTRATTI AGRARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 esclude dal regime della sospensione dei termini relativo al periodo feriale tutte le controversie elencate nell'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dal precedente art. 409, a seguito della legge n. 533 del 1973) e perciò non solo le controversie individuali di lavoro ma anche quelle - indicate dal n. 2 del citato art. 409 - concernenti "rapporti di mezzadria, di Colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari", rimanendo indifferente la salvezza della Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sancita da tale ultima disposizione. Siffatta esclusione, essendo correlata non alla specialità del rito ma alla natura ed all'urgenza di dette controversie, ha luogo anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia in concreto svolto senza l'osservanza del rito del lavoro. (V 6747/81, mass n 417628; (V 4767/80, mass n 408574; (Conf 5254/80, mass n 409091).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)