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Sez. L, Sentenza n. 2506 del 15/04/1985 (Rv. 440337 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - PRESSO LA SEDE LEGALE O LA SEDE EFFETTIVA - ABILITAZIONE DEL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI SEMPLICI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440337-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - PRESSO LA SEDE LEGALE O LA SEDE EFFETTIVA - ABILITAZIONE DEL CONSEGNATARIO DELL'ATTO - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI SEMPLICI - SUFFICIENZA.*

Al fine della validità della notificazione a una persona giuridica, che sia stata effettuata, come prescritto dall'art. 145 primo comma cod. proc. civ. (in relazione all'art. 46 cod. civ.), presso la Sede legale o la Sede effettiva, l'indagine sulla individuazione del consegnatario dell'atto come soggetto compreso fra quelli all'uopo abilitati dalla citata norma può essere condotta anche in base a presunzioni semplici, specie se connesse alla obiettiva circostanza del rinvenimento di detto consegnatario nella Sede sociale. (Conf 366/83, mass n 425179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)