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Sez. L, Sentenza n. 3396 del 07/04/1987 (Rv. 452429 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELLA SEDE - ONERE DELLA PARTE NOTIFICANTE - INDICAZIONE DELLA PERSONA FISICA INCARICATA DI RICEVERE LA NOTIFICA IN LUOGO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE - ESCLUSIONE - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIPENDENTE RINVENUTO NELLA SEDE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452429-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELLA SEDE - ONERE DELLA PARTE NOTIFICANTE - INDICAZIONE DELLA PERSONA FISICA INCARICATA DI RICEVERE LA NOTIFICA IN LUOGO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE - ESCLUSIONE - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIPENDENTE RINVENUTO NELLA SEDE - IDONEITÀ.*

La parte che chiede la notifica di Atti ad una persona giuridica ha l'Onere d'indicarne la denominazione e la Sede (quali risultano dall'atto di Costituzione e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, né ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Tale compito è di spettanza dell'ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, consegna l'atto, presso la Sede effettiva dell'ente, al dipendente della persona giuridica ivi rinvenuto, in Mancanza di contrarie dichiarazioni dello stesso, atteso che il disciplinare le modalità di ricezione degli Atti in maniera che essi siano consegnati ad una persona fisica all'uopo incaricata costituisce un Onere del legale rappresentante della persona giuridica, che va adempiuto non con Disposizioni meramente interne ma in maniera tale da richiamare in modo chiaro ed immediato l'attenzione dell'ufficiale giudiziario. (V 2506/85, mass n 440338; (V 2506/85, mass n 440337; (V 366/83, mass n 425179; (V 1908/79, mass n 398299; (V 1804/79, mass n 398168).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)