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Sez. L, Sentenza n. 366 del 17/01/1983 (Rv. 425179 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RITUALITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425179-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RITUALITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Al fine della validità della notificazione a una persona giuridica, che sia stata effettuata, come prescritto dall'art. 145 primo comma cod. proc. civ. (in relazione all'art. 46 cod. civ.), presso la Sede legale o la Sede effettiva, l'indagine sulla individuazione del consegnatario dell'atto come soggetto compreso fra quelli all'uopo abilitati dalla citata norma può essere condotta anche in base a presunzioni semplici, specie se connesse all'obiettiva circostanza del rinvenimento di detto consegnatario nella Sede sociale. (V 365/81, mass n 410830; (V 2760/75, mass n 376767; (Conf 5970/80, mass n 409755; (Conf 1804/79, mass n 398168).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)