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Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 06/06/1975 (Rv. 376072 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELL'INTERRUZIONE - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376072-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELL'INTERRUZIONE - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*

Dal momento in cui il procuratore della parte costituita dichiara in udienza la morte del suo rappresentato il processo e automaticamente interrotto, a norma dell'art 300 secondo comma cod proc civ; da tale data si producono quindi gli effetti dell'interruzione ed inizia a decorrere il termine di sei mesi previsto per la riassunzione del processo, a nulla rilevando l'eventuale omissione del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'interruzione o la prosecuzione di fatto del giudizio. (V 969/64; 3055/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)