Sez. 2, Sentenza n. 845 del 19/12/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254053 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI - IN GENERE | Differenza rispetto all'illecito amministrativo e alla condotta richiesta per il reato di danneggiamento - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI - IN GENERE
La condotta consistente nell'imbrattare cose di interesse storico ed artistico mediante affissione di manifesti è penalmente rilevante sebbene non inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 635 cod. pen. (danneggiamento) bensì in quella sussidiaria prevista dall'art. 639 cod. pen., essendo possibile ripristinare, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrata la condotta di imbrattamento con l'affissione di manifesti, mediante uso di colla, sulla "Porta Rudiae" di Lecce).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 635, Cod. Strada Nuovo art. 639
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)