Sez. 2, Sentenza n. 10731 del 03/08/2001 (Rv. 548781 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Quantificazione del danno - Deduzione e prova di uno specifico danno - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di appello avverso un provvedimento meramente ordinatorio.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
Una volta accertata la ricorrenza della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. sussistente allorché sia stato proposto appello avverso un provvedimento meramente ordinatorio, in presenza di consolidata giurisprudenza che escluda l'ammissibilità di tale mezzo d'impugnazione, non è necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal gravame inammissibilmente esperito sulla decisione della causa, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sè per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)