Sez. 1, Sentenza n. 11474 del 20/11/1993 (Rv. 484424 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Fondo con destinazione edificatoria - Perdita della proprietà per effetto di accessione invertita - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri - Art. 17 legge n. 765 del 1967 - Disciplina - Rilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
Al fine della quantificazione del risarcimento del danno subito a causa della perdita della proprietà di un fondo oggetto di accessione invertita - quale si verifica per effetto di irreversibile incorporazione del fondo stesso, occupato dalla Pubblica Amministrazione, nell'opera pubblica su di esso realizzate anteriormente al decreto di espropriazione - il giudice adito deve tenere conto della modificazione degli strumenti urbanistici intervenuta successivamente all'occupazione, ma prima della perdita suddetta e, quindi, con riguardo ai terreni aventi destinazione edificatoria, deve valutare le conseguenze dei diversi indici di edificabilità derivanti dalla sopravvenienza, durante il testè indicato periodo, dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che, relativamente ai comuni (nella specie, quello di Roma) all'epoca dotati di piano regolatore generale, ma non di apposito piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, ha fissato gli indici suddetti con effetto vincolante anche per le zone in cui lo strumento urbanistico generale consentiva la realizzazione di superiori volumetrie.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)