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Sez. 1, Sentenza n. 8075 del 27/08/1997 (Rv. 507196 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Liquidazione del danno - Effettivo valore del suolo - Rilevanza - Criteri ex comma settimo bis dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Rilevanza diretta - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507196-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

A differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni qualificatorie dell'art. 5 bis, comma terzo, legge 8 agosto 1992 n. 359, agli effetti della determinazione dell'indennizzo espropriativo, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, cui è applicabile lo "ius superveniens" costituito dal comma settimo bis dell'art. 5 bis legge 359 del 1992, come aggiunto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662, la qualificazione dell'area occupata, come edificatoria o agricola, condotta sulla base dei relativi criteri legali, non assume rilevanza diretta, poiché ciò che rileva nello schema dell'illecito aquiliano ed ai fini della liquidazione del danno, è l'identificazione dell'effettivo valore del suolo illegittimamente sottratto al proprietario, del valore cioè che esso di fatto avrebbe avuto in una libera contrattazione, tenuto conto di tutte le circostanze che, sul piano commerciale, risultano rilevanti per la relativa valutazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)