Sez. L, Sentenza n. 443 del 18/01/1983 (Rv. 425237 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (I.N.P.S.) - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AMMINISTRATIVA - INAPPLICABILITÀ - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - OPERATIVITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (I.N.P.S.) - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AMMINISTRATIVA - INAPPLICABILITÀ - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - OPERATIVITÀ.*
L'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, ove stabilisce che le rate di pensione non possono essere riscosse dopo cinque anni dalla loro scadenza, fissa una speciale prescrizione breve, che opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento, e, pertanto, non è estensibile al diritto dell'assicurato medesimo di ottenere il riconoscimento della pensione dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, diritto soggetto invece alla ordinaria prescrizione decennale. (V 4422/82, mass n 422413; (V 4117/81, mass n 414772; (V 2338/78, mass n 391736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)