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Sez. L, Sentenza n. 4422 del 07/08/1982 (Rv. 422413 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PENSIONI I.N.P.S. - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422413-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PENSIONI I.N.P.S. - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il diritto alla liquidazione delle pensioni erogate dall'INPS è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale decorrente dalla data della domanda amministrativa e non a quella quinquennale di cui all'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 che trova applicazione esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione liquidati ma non riscossi, né a quella ugualmente quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. che, a sua volta, presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito, requisiti che difettano al suddetto diritto perché se è vero che questo sorge automaticamente allorché ricorrono tutte le condizioni stabilite dalla legge, tuttavia le susseguenti prestazioni sono subordinate al necessario esperimento delle procedure amministrative di quantificazione, disciplinate dalla legge e dai regolamenti interni dell'ente. (Conf 2249/77, mass n 385971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)