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Sez. 3, Sentenza n. 956 del 07/10/2014 Ud. (dep. 13/01/2015) Rv. 261629 - 01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Trascrizione del verbale di udienza - Tardivo deposito del verbale stenotipico - Nullità della sentenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261629-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA

Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)