Sez. 3, Sentenza n. 6664 del 20/12/2011 Ud. (dep. 20/02/2012) Rv. 252033 - 01
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Trascrizione del verbale di udienza - Tardivo deposito del verbale stenotipico - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA
Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell'impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)