Sez. 4, Sentenza n. 8007 del 12/06/1996 Ud. (dep. 14/08/1996) Rv. 205831 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Trascrizione del verbale - Deposito della trascrizione oltre il termine stabilito dall'art. 13 cod. proc. pen. - Nullità processuale - Esclusione - Richiesta di un termine per verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione - Facoltà della parte interessata - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA
Qualora il verbale venga redatto con il mezzo della stenotipia, l'eventuale ritardo nel deposito della trascrizione rispetto al termine stabilito dall'art. 138 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità processuale, essendo facoltà della parte interessata richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione. La richiesta di un termine, infatti, costituisce una facoltà discrezionale della parte, alla stessa non vietata, anche se non espressamente prevista dalla legge. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione, nell'enunciare il principio di diritto sopra massimato, ha pure dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 523 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la discussione finale avvenga dopo il deposito della trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia e che le parti possano chiedere la sospensione o il rinvio del processo in attesa del deposito detto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)