Sez. 2, Sentenza n. 5405 del 16/10/1979 (Rv. 401994 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ESPRESSIONI NON ADEGUATE ALL'EFFETTIVA VOLONTA DEI CONTRAENTI - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ESPRESSIONI NON ADEGUATE ALL'EFFETTIVA VOLONTA DEI CONTRAENTI - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Nell'interpretazione dei contratti, l'Obbligo di un'adeguata motivazione emerge soprattutto quando il giudice riconosca che le espressioni usate non sono congrue rispetto all'effettiva volonta dei contraenti, occorrendo in tal caso dar conto degli elementi per mezzo dei quali si ricostruisce l'intento comune delle parti, cui bisogna dare la prevalenza sulle espressioni non precise adoperate, che, di per se sole, condurrebbero ad una diversa soluzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)