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Sez. 2, Sentenza n. 2152 del 26/03/1983 (Rv. 427009 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ESPRESSIONI NON ADEGUATE ALL'EFFETTIVA VOLONTÀ DEI CONTRAENTI - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427009-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ESPRESSIONI NON ADEGUATE ALL'EFFETTIVA VOLONTÀ DEI CONTRAENTI - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*

Nell'interpretazione del contratto, il giudice del merito, allorché riconosce che le parole usate non sono congrue rispetto all'effettiva volontà dei contraenti, deve dare conto degli elementi con cui ricostruisce l'intento comune delle parti, il quale deve avere la prevalenza sulle espressioni non precise adoperate che, di per sè sole, condurrebbero ad una diversa soluzione. (Conf 2431/82, mass n 420294; (Conf 5405/79, mass n 401994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)