Sez. 3, Sentenza n. 2431 del 19/04/1982 (Rv. 420294 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Nell'interpretazione dei contratti l'Obbligo di un'adeguata motivazione S'impone sopratutto quando il giudice riconosce che le parole usate non sono congrue rispetto all'effettiva volontà dei contraenti, occorrendo in tal caso che egli dia conto degli elementi con cui ricostruisce l'intento comune delle parti, il quale deve avere la prevalenza sulle espressioni non precise adoperate, che, si per sè sole, condurrebbero ad una diversa soluzione. (Conf 5405/79, mass n 401994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)