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Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 del 13/11/2018 (Rv. 651660 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Spese giudiziali - Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errore materiale - Proponibilità come motivo di ricorso per cassazione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651660-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (emessa anche ex articolo 429 c.p.c.), benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione; ove però l'errore materiale di liquidazione venga denunciato col ricorso per cassazione fondato anche su altri motivi - che nulla abbiano a che fare con l'errore medesimo -, esso può essere vagliato dal giudice di legittimità in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. senza che l'accoglimento del motivo e l'effettuazione della correzione materiale leda il diritto di difesa delle controparti, essendosi pienamente dispiegato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)