diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12023 del 01/07/2004 (Rv. 573981 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | Beni espropriati per la realizzazione di opera pubblica - Destinazione effettiva del bene al fine specifico - Necessità - Durata dei lavori necessari alla costruzione - Condizione di indisponibilità - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573981-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE

Le aree espropriate al fine della costruzione di opera pubblica o comunque della destinazione a servizio pubblico, entrano a far parte del patrimonio dell'ente espropriante, con vincolo di indisponibilità che ne preclude il possesso ad "usucapionem", anche anteriormente al completamento dell'opera, ma non oltre la scadenza del termine per il compimento dei lavori necessari, come previsto dall'atto in cui è ravvisabile la dichiarazione di pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 16 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 3 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 9, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 16, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)