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Sez. 1, Sentenza n. 26274 del 06/05/2004 Cc. (dep. 10/06/2004) Rv. 228913 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Seguito ad annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228913-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di giudizio di rinvio, nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante una autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento(Nella specie la Corte, dopo aver verificato che il tribunale aveva sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli argomenti già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento con rinvio, ha disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)