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Sez. 2 - , Sentenza n. 45863 del 24/09/2019 Cc. (dep. 12/11/2019) Rv. 277999 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Valutazione delle risultanze processuali – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277999-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali. (Fattispecie nella quale la Corte ha nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur a seguito di precedente annullamento con rinvio, aveva considerato superflui gli accertamenti specifici demandati dal giudice di legittimità, da espletare al fine di risolvere il quesito relativo alla qualifica rivestita dall'indagato rispetto ad un'imputazione provvisoria per corruzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)