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Sez. 6, Sentenza n. 4614 del 07/02/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201266 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Annullamento della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Vincolo per il giudice del rinvio - Indicazione - Autonomia della valutazione di fatto concernente il punto annullato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201266-01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio

La Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, cosicché il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo; il che, però, non sottrae il giudice del rinvio dalla libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, cod. proc. pen. 1988 (e 544, quinto comma, cod. proc. pen. 1930), il quale prescrive che nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)