diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4585 del 21/02/2020 (Rv. 657317 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Situazioni esterne al giudizio - Estensione - Limiti - Errore di diritto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657317-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini in un caso in cui la parte, essendo decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., aveva dedotto la non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, atteso che il predetto termine decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)