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Sez. 1, Ordinanza n. 19395 del 15/07/2024 (Rv. 671682-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Eccezione di compensazione - Fatto costitutivo successivo alla scadenza delle preclusioni assertive - Ammissibilità - Condizioni - Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Necessità. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671682-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.

Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)