Sez. 1, Ordinanza n. 19395 del 15/07/2024 (Rv. 671682-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Eccezione di compensazione - Fatto costitutivo successivo alla scadenza delle preclusioni assertive - Ammissibilità - Condizioni - Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Necessità. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.
Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)