Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 02/03/2012 (Rv. 622005 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Ambito di operabilità - Situazioni esterne al giudizio - Ammissibilità - Giudizio tributario - Applicazione dell'istituto - Limitazione dell'atto per il quale si è verificata la decadenza - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e sostituito dalla generale previsione di cui all'art. 153, secondo comma, del codice medesimo), trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, da intendere anche in relazione alla proposizione del ricorso avverso atti tributari. Tuttavia, esso opera solo in relazione allo specifico atto riguardo al quale si è verificata la decadenza, e non nel giudizio relativo ad un atto successivo ed autonomamente impugnabile. (Nella specie, è stata esclusa l'operatività dell'istituto della rimessione in termini nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, al fine di prospettare doglianze riguardanti il prodromico avviso di liquidazione, divenuto da tempo definitivo, sul rilievo dell'avvenuto furto della copia notificata di tale provvedimento in prossimità della scadenza del termine per l'impugnazione dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)