Sez. L, Sentenza n. 7269 del 06/12/1986 (Rv. 449342 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA E LEGALE DISCIPLINANTE I SOLI RAPPORTI DEI SALARIATI FISSI E DEGLI AVVENTIZI GIORNALIERI - CONCLUSIONE DI RAPPORTI DI NATURA DIVERSA CON PARTICOLARI MODALITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA E LEGALE DISCIPLINANTE I SOLI RAPPORTI DEI SALARIATI FISSI E DEGLI AVVENTIZI GIORNALIERI - CONCLUSIONE DI RAPPORTI DI NATURA DIVERSA CON PARTICOLARI MODALITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
La regolamentazione collettiva e quella legale (legge 15 agosto 1949 n. 533 e successivi modelli) dei lavoratori agricoli, prevedendo i soli rapporti dei salariati fissi e degli avventizi giornalieri, non escludendo che le parti possono, nella loro autonomia negoziale, porre in essere rapporti di natura diversa, non inquadrabili nei tipi predetti, e configurare rapporti di lavoro agricolo a tempo indeterminato che non consentano di attribuire propriamente al lavoratore la qualifica di salariato fisso né quella di bracciante avventizio o giornaliero. (Conf 1546/78 mass n 390923; (Conf 2188/83 mass n 427043).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 15/08/1949 num. 533 CORTE COST., Legge 26/11/1955 num. 1161, Legge 18/04/1902 num. 230 art. 6, Regio Decr. Legge 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)