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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20586 del 13/10/2015 (Rv. 637526 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamenti successivi - Impugnativa giudiziale del secondo licenziamento - Prescrizione - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del primo licenziamento - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637526-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nel caso di licenziamenti successivi, l'azione giudiziale di annullamento del secondo va proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., che decorre dalla comunicazione del recesso, senza che, ai fini dell'individuazione del termine "a quo", ex art. 2935 c.c., possa attribuirsi rilevanza al passaggio in giudicato della sentenza che annulli il primo licenziamento, data l'autonomia e la mancanza di pregiudizialità tra i due provvedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)