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Sez. L, Sentenza n. 28514 del 01/12/2008 (Rv. 605744 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo - Termine quinquennale di prescrizione - Decorrenza - Interruzione - Compimento di una diversa attività - Istanza per il tentativo di conciliazione - Stragiudiziale - Efficacia interruttiva della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605744-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Una volta osservato il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ., decorrente dalla comunicazione del recesso, senza che tale termine possa restare interrotto dal compimento di una diversa attività, quale l'istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)