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Sez. L, Sentenza n. 2431 del 02/03/1995 (Rv. 490882 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Principio della immodificabilità del collegio giudicante - Portata - Verbale di udienza attestante la formazione del collegio presente alla discussione e la non diversa formazione di quello al momento della lettura del dispositivo - Superamento di tale attestazione - Mezzo.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490882-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE

Il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa cosicché unicamente la successiva diversa composizione dell'organo decidente può dar luogo a nullità della sentenza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronunzia del dispositivo. Pertanto qualora il verbale d'udienza attesti che il collegio che ha dato lettura del dispositivo non è nella sua formazione diverso da quello innanzi al quale si è svolta la discussione della causa, il superamento di tale attestazione richiede la specifica impugnativa di falso dell'atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)