Sez. 1, Sentenza n. 11435 del 05/10/2000 Ud. (dep. 08/11/2000) Rv. 217424 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione erroneamente ritenuto unico mezzo di impugnazione ammissibile - Riconoscimento dell'errore da parte dell'impugnante - Qualificazione del ricorso come appello - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione che la parte, in sede di conclusioni, dichiari di aver proposto per averlo erroneamente ritenuto unico rimedio esperibile contro la sentenza, va qualificato come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, ove si accerti che la volontà della parte medesima era quella di impugnare la sentenza con il mezzo consentito in via ordinaria dall'ordinamento processuale. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione a mezzo stampa, aggravato a norma dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)