Sez. 4, Sentenza n. 1004 del 02/10/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 224031 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Legge 19 aprile 2002, n. 72 - - Reintroduzione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - Atto d'appello già convertito in ricorso per cassazione ai sensi della legge 26 marzo 2001 in epoca antecedente alla data del 4 maggio 2001 - Riconversione del ricorso in atto d'appello - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
Il principio secondo cui il ricorso in cassazione si converte in appello deve applicarsi, per eliminare una condizione di disparità di trattamento, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 aprile 2002, n. 72, non soltanto ai ricorsi per cassazione sin dall'origine presentati come tali entro la data del 4 maggio 2001, ma anche ai ricorsi avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda originariamente presentati entro la data suddetta come atti d'appello e convertiti poi in ricorsi per cassazione, ai sensi dell'art. 13 legge 26 marzo 2001.(Nell'occasione la Corte ha precisato che tale soluzione interpretativa deriva dall'impossibilità di applicare in via analogica la previsione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72, in considerazione del suo carattere eccezionale, e dalla necessità di una preventiva istanza di parte da presentare almeno cinque giorni prima dell'udienza, che rende manifesta la intenzione della Corte in ordine alla ritenuta qualificazione come ricorso dell'atto d'impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 13, Legge 19/04/2002 num. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)