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Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 14/04/2004 (Rv. 572061 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimento interdittale - Definizione complessiva della causa possessoria - Natura di sentenza - Configurabilità - Appello - Ammissibilità - Provvedimento analogo adottato dal tribunale a seguito di reclamo - Qualificabilità come sentenza ricorribile per cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572061-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE

Il provvedimento con cui il pretore, a conclusione della fase cosiddetta interdittale, abbia respinto o accolto il ricorso possessorio senza rimettere le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito, così concludendo definitivamente il giudizio e pronunciando sulle spese del procedimento, ha natura di sentenza indipendentemente dalla diversa definizione (in particolare, di ordinanza) datagli dal giudice, e quindi è impugnabile mediante appello; analoga qualificazione di sentenza, ricorribile per cassazione, va attribuita, a prescindere dalla denominazione datagli, al provvedimento con cui il tribunale provveda sul reclamo - erroneamente proposto contro una siffatta sentenza del pretore - definendo la causa possessoria e provvedendo, altresì, sulle spese. (Nella fattispecie la S.C., sulla base dei principi di cui in massima, ha cassato senza rinvio l'ulteriore sentenza pronunciata dal tribunale sull'appello, introdotto con citazione, avverso il provvedimento pretorile, essendosi formato il giudicato interno a seguito della omessa tempestiva impugnazione per cassazione della precedente ordinanza, avente però valore di sentenza, adottata dallo stesso tribunale sul reclamo avverso il medesimo provvedimento pretorile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)