Sez. U, Sentenza n. 480 del 20/07/1999 (Rv. 528782 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimento interdittale - Definizione complessiva della causa possessoria - Natura di sentenza - Configurabilità - Appello - Ammissibilità - Provvedimento analogo adottato dal tribunale a seguito di reclamo - Qualificabilità come sentenza - Fattispecie.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
Il provvedimento con cui il pretore a conclusione della fase cosiddetta interdittale abbia respinto o accolto il ricorso possessorio, senza rimettere le parti innanzi a sè per la trattazione nella causa di merito, così concludendo definitivamente il giudizio e condannando anche la parte soccombente alle spese del procedimento, ha natura di sentenza indipendentemente dalla diversa definizione (in particolare, di ordinanza) datagli dal giudice, e quindi è impugnabile con l'appello; analoga qualificazione va attribuita, a prescindere dalla denominazione datagli, al provvedimento con cui il tribunale provveda sul reclamo (erroneamente) proposto contro una siffatta sentenza del pretore, qualora a sua volta provveda definitivamente sulla causa possessoria, condannando altresì una parte al rimborso delle spese del giudizio. (Nella specie, la S.C., investita di ricorso contro il provvedimento del tribunale, ne ha ritenuto l'ammissibilità, ma ha annullato senza rinvio detto provvedimento in considerazione della sua inesistenza giuridica per vizio di sottoscrizione e della tardività dell'impugnazione proposta davanti al tribunale, quindi non convertibile in appello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)