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Sez. L, Sentenza n. 73 del 11/01/1988 (Rv. 456727 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - COSTITUZIONE D'UNA RENDITA UNICA PER POSTUMI DERIVANTI DA DUE DISTINTI INFORTUNI - PRESUPPOSTI - INVALIDITÀ CONSEGUENTE AD INFORTUNI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA GESTIONE INDUSTRIALE OVVERO AGRICOLA - CUMULO IN FORZA DEL RICHIAMO ALLA DISCIPLINA NELL'INDUSTRIA EX ART. 212 EX DPR N. 1124 DEL 1965 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO D'UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456727-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - COSTITUZIONE D'UNA RENDITA UNICA PER POSTUMI DERIVANTI DA DUE DISTINTI INFORTUNI - PRESUPPOSTI - INVALIDITÀ CONSEGUENTE AD INFORTUNI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA GESTIONE INDUSTRIALE OVVERO AGRICOLA - CUMULO IN FORZA DEL RICHIAMO ALLA DISCIPLINA NELL'INDUSTRIA EX ART. 212 EX DPR N. 1124 DEL 1965 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO D'UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*

La facoltà per il lavoratore assicurato di chiedere all'Inail la Costituzione di una rendita unica in caso di postumi permanenti derivanti da due distinti infortuni - facoltà prevista dall'art. 80 d.P.R. 1124 del 1965 - non trova applicazione nel caso in cui le Invalidità del lavoratore siano conseguenti ad infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale ed agricola, ostandovi il diverso regime finanziario delle gestioni stesse, dovuto alla sostanziale diversità di regolamentazione della contribuzione assicurativa relativa a ciascuna di esse; né il cumulo è possibile in forza del richiamo della disciplina degli infortuni nell'industria fatto dall'art. 212 d.P.R. cit. Nel regolamentare la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e dalla rendita in materia di infortuni in agricoltura, atteso che tale richiamo vale solo a ritenere possibile la Costituzione di una rendita unica nel caso di una pluralità di infortuni appartenenti tutti alla stessa gestione agricola. Nè tale interpretazione delle citate norme contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 cost. Giacché le conseguenze di tali non omogenei infortuni, nell'industria ed in agricoltura, trovano una specifica, seppur differenziata, tutela nella rispettiva disciplina posta dal d.P.R. citato. (V 2777/87, mass n 451889; (V 4246/84, mass n 437872).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)