diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2777 del 20/03/1987 (Rv. 451889 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - NUOVO INFORTUNIO - COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA - CRITERI - DISTINZIONE DALLA REVISIONE DELLA RENDITA.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451889-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - NUOVO INFORTUNIO - COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA - CRITERI - DISTINZIONE DALLA REVISIONE DELLA RENDITA.*

Ai sensi dell'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ove il titolare di una rendita Inail sia colpito da un nuovo infortunio (sul lavoro o da malattia professionale), indennizzabile con altra rendita, si procede alla Costituzione di un'unica rendita non già rappresentata dalla somma aritmetica delle due rendite, ma proporzionata al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni (sinergiche o indipendenti) determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo. Detta fattispecie - nel contesto della quale il grado di inabilità permanente originario costituisce un mero fattore concorrente - è distinta da quella (concernente la procedura di revisione della rendita per il variare in aumento od in diminuzione, del grado di Invalidità dipendente dal medesimo infortunio) disciplinata dall'art. 83 dello stesso d.P.R.; e pertanto non soggiace alle modalità ed alle limitazioni temporali stabilite da quest'ultima norma, che né richiama la precedente né è da essa richiamata. (Conf 6246/84, mass n 437872 sulla prima parte; (Conf 5360/83, mass n 430282 sulla prima parte; (Conf 4904/82, mass n 422913 sulla seconda parte; (Conf 407/75, mass n 377656 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 81, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)