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Sez. L, Sentenza n. 1387 del 18/03/1989 (Rv. 462220 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE - CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ CONSEGUENTI A DISTINTI INFORTUNI SUL LAVORO - COSTITUZIONE DI UNA RENDITA UNICA - AMMISSIBILITÀ - APPARTENENZA DEGLI INFORTUNI A GESTIONI DIVERSE, INDUSTRIALE ED AGRICOLA - ESCLUSIONE - RICHIAMO FATTO DALL'ART. 212 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - IRRILEVANZA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 80 DEL CIT. D.P.R. E DEGLI ART. 75 E 79 DEL MEDESIMO D.P.R. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 76, 38 E 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462220-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE - CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ CONSEGUENTI A DISTINTI INFORTUNI SUL LAVORO - COSTITUZIONE DI UNA RENDITA UNICA - AMMISSIBILITÀ - APPARTENENZA DEGLI INFORTUNI A GESTIONI DIVERSE, INDUSTRIALE ED AGRICOLA - ESCLUSIONE - RICHIAMO FATTO DALL'ART. 212 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - IRRILEVANZA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 80 DEL CIT. D.P.R. E DEGLI ART. 75 E 79 DEL MEDESIMO D.P.R. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 76, 38 E 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La possibilità di Costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cumulando le Invalidità conseguenti a distinti infortuni sul lavoro, è esclusa nel caso in cui tali Invalidità derivino da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale ed agricola, ostandovi il diverso regime finanziario delle gestioni stesse, dovuto alla sostanziale diversità di regolamentazione della contribuzione assicurativa relativa a ciascuna di esse; né il cumulo è possibile in forza del richiamo della disciplina degli infortuni nell'industria fatto dall'art. 212 del citato d.P.R. nel regolamentare la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita in materia di infortuni in agricoltura, atteso che tale richiamo vale solo a far ritenere possibile la Costituzione di una rendita unica nel caso di una pluralità di infortuni appartenenti tutti alla gestione agricola, mentre è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 80, nonché degli artt. 75 e 79 dello stesso d.P.R., per la prevista diversità di trattamento in relazione al cumulo di infortuni, non essendovi alcuna possibilità di contrasto con gli artt. 76, 38 e 3 della Costituzione. (V 73/88, mass n 456727; (V 89/87, mass n 449887; (V 89/87, mass n 449888; (V 3206/82, mass n 421149; (V 787/75, mass n 374152).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 76, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)