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Sez. 3, Sentenza n. 1702 del 12/06/1973 (Rv. 364622 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORME - INOSSERVANZA - INUTILIZZABILITA DEI DOCUMENTI.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364622-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORME - INOSSERVANZA - INUTILIZZABILITA DEI DOCUMENTI.*

A norma dell'art 87 delle disp att cod proc civ i documenti che la parte intende esibire in giudizio debbono essere depositati in cancelleria e debbono essere indicati in apposito elenco controllato e sottoscritto dal cancelliere. La inosservanza di tale adempimento preclude alla parte la possibilita di utilizzare i propri documenti come fonte di prova. (Conf 1732/66, mass n 323372).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)