Sez. 1, Sentenza n. 1732 del 05/07/1966 (Rv. 323372 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - FASCICOLO - DI PARTE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INOSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI - ACCETTAZIONE ANCHE IMPLICITA DELLA PRODUZIONE IRRITUALE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - FASCICOLO - DI PARTE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INOSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI - ACCETTAZIONE ANCHE IMPLICITA DELLA PRODUZIONE IRRITUALE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - CONSEGUENZE.*
A norma degli artt. 74 e 87 delle disp. Att. Cod. proc. civ., gli Atti e i documenti di parte prodotti prima della Costituzione in giudizio devono essere elencati in apposito indice del fascicolo che li contiene, controllato e sottoscritto dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la Costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti, e, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale. La inosservanza di tali adempimenti preclude alla parte la possibilita di utilizzare i propri documenti come fonte di prova, salvo che si accerti che la controparte, interessata a far valere la irregolarita del l'esibizione, avendone avuto conoscenza, abbia accettato l'esibizione stessa, anche implicitamente, col discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)