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Sez. 2 - , Ordinanza n. 7396 del 16/03/2021 (Rv. 660750 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Presupposti - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Lavoro e attività formative e di istruzione svolte dal richiedente - Previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660750-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d'istruzione svolte dall'interessato, non rilevando la circostanza che tali attività risultino favorite dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 o da altre norme nazionali, regionali o locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1117 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)