Sez. L, Sentenza n. 3863 del 05/07/1979 (Rv. 400322 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - VALIDITA - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - VALIDITA - PRESUPPOSTI.*
La valida Costituzione del rapporto di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e subordinata a due presupposti: quello soggettivo si riferisce a tutte le persone che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze o sotto la direzione altrui opera manuale retribuita (art 4 n 1 DPR n 1124 del 1965), alle quali si aggiungono, poi, le particolari categorie specificamente elencate nello stesso art 4, mentre quello oggettivo e, invece, integrato da tutte le attivita nelle quali taluno sia addetto (o sia considerato addetto) a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, impianti elettrici ecc (art 1, comma primo, stesso DPR), oltre che dalle specifiche attivita per taluni settori analiticamente elencate dal legislatore (art 1, comma terzo).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)