Sez. L, Sentenza n. 4940 del 06/05/1995 (Rv. 492138 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Elementi relativi all'esposizione a rischio - Individuazione e valutazione - Potere discrezionale ed insindacabile del legislatore - Questione di legittimità costituzionale delle norme identificanti le attività protette in relazione agli artt. 3 e 38 cost. Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Nel sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delineato dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'individuazione degli elementi relativi all'esposizione a rischio è discrezionale e le relative valutazioni sono rimesse al legislatore e sono insindacabili, onde deve ritenersi manifestamente infondata (alla luce anche delle pronuncie della Corte costituzionale in materia e, in particolare, di Corte cost. 16 ottobre 1986 n. 221) la questione di costituzionalità delle norme che identificano le attività protette, in rapporto al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost.. Neanche è configurabile la violazione dell'art. 38 Cost., poiché per gli infortuni sul lavoro esclusi dall'ambito specifico di protezione possono soccorrere altre forme di tutela, quali le assicurazioni contro la malattia e l'invalidità, delle quali la seconda è ora configurata per svolgere una funzione analoga e sussidiaria rispetto a quella contro gli infortuni sul lavoro dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, il cui art. 6 a modifica della disciplina introdotta dall'art. 12 legge 21 luglio 1965 n. 903, prevede che l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità spettino anche in assenza degli ordinari requisiti di assicurazione e di contribuzione, quando l'inabilità o l'invalidità risultino "in rapporto causale diretto con finalità di servizio", e poiché rimane applicabile, inoltre, la tutela risarcitoria secondo il regime comune della responsabilità civile, non derogata dall'esonero (sia pure condizionato) del datore di lavoro da tale responsabilità, prevista dal d.P.R. n. 1124 del 1965 nel caso di applicabilità della relativa assicurazione. Infine la delimitazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di detta assicurazione non può ritenersi confliggente con le prescrizioni dell'art. 32 Cost., rimanendo in ogni caso salvaguardato il diritto soggettivo perfetto del lavoratore di esigere dal datore di lavoro il rispetto delle norme, e l'adozione di misure, volte ad evitare gli infortuni e le malattie professionali (ai sensi degli artt. 2087 cod. civ., e 9 legge n. 300 del 1970) e, in caso di violazione di tali obblighi, di conseguire il risarcimento del conseguente danno costituito dalla menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi di Corte cost. 18 luglio 1991 n. 356.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 12, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 9, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)