Sez. L, Sentenza n. 2627 del 22/04/1980 (Rv. 406366 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO ANTINFORTUNISTICO - PRESUPPOSTI - OGGETTIVO - SOGGETTIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO ANTINFORTUNISTICO - PRESUPPOSTI - OGGETTIVO - SOGGETTIVO.*
Per l'Obbligo assicurativo antinfortunistico e necessario e sufficiente, sotto il profilo oggettivo, l'adibizione alla macchina, apparecchio o impianto indicati nell'art 1 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 che possano cagionare al lavoratore che venga in contatto con esse un danno, sulla base di una presunzione iuris et de iure, e, sotto il profilo soggettivo, che l'attivita manuale, anche se accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, sia esercitata professionalmente, cioe sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente, purche non in via occasionale o eccezionale. (V 5710/79, mass n 402307; (V 5101/79, mass n 401743; (V 3863/79, mass n 400323; (V 3863/79, mass n 400322).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)