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Sez. 2, Sentenza n. 101 del 07/01/1984 (Rv. 432358 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AD ATTI DA COMPIERSI NELLE ZONE DELLA CAMPANIA E BASILICATA COLPITE DAL TERREMOTO - PROROGA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 874 DEL 1980 - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432358-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AD ATTI DA COMPIERSI NELLE ZONE DELLA CAMPANIA E BASILICATA COLPITE DAL TERREMOTO - PROROGA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 874 DEL 1980 - DECORRENZA.*

L'efficacia immediata della legge di conversione di un decreto - legge può essere desunta dal contenuto delle sue Disposizioni, anche in Mancanza di un'espressa previsione in proposito. Si deve, pertanto, ritenere che la legge 22 dicembre 1980 n. 874 - la quale nel convertire il d.l. 26 novembre 1980 n. 776 ha prorogato la sospensione dei termini sostanziali e processuali, relativi ad Atti da compiersi nelle zone della Campania e della Basilicata interessate dal terremoto del 23 novembre 1980 dalla scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 1980 al 31 gennaio 1981 - è efficace dal giorno dopo la sua pubblicazione nella G.U. (avvenuta il 24 dicembre 1980), anche in Mancanza di una espressa enunciazione circa l'inapplicabilità della vacatio legis, in quanto lo scopo della modifica era quello di prorogare la scadenza degli anzidetti termini, per la perdurante situazione di disorganizzazione conseguente al sisma, senza alcun intervallo o soluzione di continuità ed in considerazione del fatto che si trattava di semplice proroga dei termini e non della loro riapertura. (V 6448/80, mass n 410205).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 73, Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4, Legge 22/12/1980 num. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)